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Esenzione bollo auto per persone disabili.

by: mikk76
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Di seguito andremo ad esporre quali sono le agevolazioni e contributi per disabili per quanto riguarda il pagamento del bollo automobilistico. L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) riservata alle persone disabili riguarda le seguenti categorie di veicoli:

  • motocarrozzette;
  • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel).

Oltre le auto intestate al disabile stesso, l’esenzione riguarda anche le auto intestate ad un familiare del disabile di cui questi possa essere considerato fiscalmente a carico.

Il disabile, in questo caso, dovrebbe avere un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51€.
Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.

Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili:

  • quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria: in questo caso, il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono essere espressamente indicati nella carta di circolazione. L'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale;
  • quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti: in questo caso l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto.
    Ai sensi della Legge 449/1997 e successive modifiche/integrazioni, con l'entrata in vigore del D.L. 138/2000, modificato con la Legge 178/2002, la competenza per il pagamento delle tasse automobilistiche è passata dallo Stato alle singole Regioni.

In virtù di ciò, l’ufficio competente cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio tributi dell’ente Regione.
Nelle Regioni in cui tali uffici non sono presenti è possibile rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province autonome di Trento e Bolzano si avvalgono dell’ACI per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Inoltre, In Emilia Romagna e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104/92, che potranno così godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto ad inviare nuovamente la documentazione.

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